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12/12/2018

Risorse a regioni e comuni per la messa in sicurezza del territorio nel DDL Bilancio 2019

Nel testo del Disegno di legge del Bilancio 2019 è prevista l'erogazione di contributi, per il periodo 2021-2033, per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

I commi 71-85 dell'articolo 1, del Disegno di legge del Bilancio 2019 prevedono due distinti programmi - gestiti rispettivamente dalle singole regioni e dal Ministero dell’interno - aventi la medesima finalità di consentire la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

RISORSE ALLE REGIONI
Il comma 71 prevede l'assegnazione alle regioni a statuto ordinario, per il periodo 2021-2033, di contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, pari complessivamente a circa 3,2 miliardi di euro (135 milioni di euro annui dal 2021 al 2025, 270 milioni per il 2026, 315 milioni annui dal 2027 al 2032 e 360 milioni per il 2033).

Il comma 72 chiarisce che i contributi sono destinati ad investimenti per la messa in sicurezza:
- del territorio a rischio idrogeologico;
- di strade, ponti, e viadotti;
- nonché degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei comuni.

Ogni anno, le regioni devono provvedere all’assegnazione dei contributi ricevuti ai comuni del proprio territorio entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento. Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro 8 mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse (comma 73).

In base al comma 74, le regioni a statuto ordinario pongono in essere le azioni necessarie per un costante monitoraggio degli investimenti dei comuni beneficiari dei contributi ed effettuano un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto dei medesimi contributi.

RISORSE AI COMUNI
Il comma 76 assegna ai comuni, per il periodo 2021-2033, contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, pari complessivamente a circa 4,9 miliardi di euro (250 milioni di euro annui dal 2021 al 2025, 400 milioni per il 2026, 450 milioni annui dal 2027 al 2031 e 500 milioni annui per il 2032-2033).

I commi 77-79 e 81 disciplinano la procedura per la concessione dei contributi ai comuni prevedendo le seguenti fasi procedurali:
- presentazione, al Ministero dell’interno, delle richieste di contributo entro il 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo;
- determinazione, con decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, dei contributi entro il 15 novembre;
- erogazione dei contributi, da parte del Ministero dell’interno, a partire dal 28 febbraio dell’anno di riferimento del contributo, secondo uno scadenziario che tiene conto delle fasi di avanzamento. In particolare, la tranche più consistente (pari al 60% del contributo) viene erogata entro il successivo 31 luglio, previa verifica dell’avvenuto affidamento dei lavori. L’affidamento dei lavori deve avvenire entro 8 mesi dall’emanazione del decreto di determinazione del contributo.

La determinazione dei contributi attribuiti agli enti avviene secondo il seguente ordine di priorità:
a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dell'ente.


 

Dalla redazione