Estratto da D. P.G.R. Toscana 24/12/2009, n. 79/R

Art. 6 - Gestore del sistema (Articolo 47 l.r. 38/2007)

1. Il gestore del sistema assicura il funzionamento delle procedure telematiche e gestisce i servizi di conduzione tecnica, assumendone la relativa responsabilità.

2. Il gestore del sistema, ove sia un soggetto esterno all’amministrazione, è individuato con le procedure di scelta del contraente previste dalla normativa vigente. Il gestore deve stipulare polizza assicurativa a copertura di eventuali danni provocati all’amministrazione o a terzi nell’espletamento della sua attività, nonché per il rispetto dei principi in tema di sicurezza di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 R (Codice in materia di protezione dei dati personali).

3. Il gestore del sistema assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati e, su richiesta dell’amministrazione, cura gli adempimenti di competenza della medesima, in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei processi informatici.


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