Estratto da L.R. Campania 22/10/2002, n. 27

Art. 8 - (Regolamento attuativo)

1. La Giunta regionale, sentiti gli ordini ed i collegi professionali tecnici interessati e sentita la Commissione consiliare competente entro il termine di sessanta giorni, approva il regolamento attuativo entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il regolamento, in particolare, specifica:

a) la tenuta, l'aggiornamento periodico, le modalità di trasmissione ed i modelli di riferimento del registro, anche in caso di nuove costruzioni;

b) i termini fissati per l'affidamento dell'incarico, per il completamento e per il periodico aggiornamento del registro;

c) le tariffe concordate con i rappresentati degli ordini e dei collegi professionali tecnici di cui al comma 1;

d) i criteri per l'accesso al Fondo regionale da parte dei Comuni.


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