Comma abrogato dall’art. 25, comma 1, della L.R. 18/02/2016, n. 4, così recitava:

“1. Gli articoli 5 e 6 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale” sono sostituiti dal seguente articolo:

“Art. 5 (Struttura operativa al procedimento di VIA e Commissione VIA) — 1. Nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale le autorità competenti si esprimono previa acquisizione del parere obbligatorio della Commissione per la valutazione di impatto ambientale, di seguito denominata Commissione VIA, istituita con apposito provvedimento, in conformità ai rispettivi ordinamenti.

2. La Commissione VIA è l’organo tecnico-istruttorio che formula il parere in ordine alla compatibilità ambientale dei progetti sottoposti alla sua valutazione. Detto parere costituisce il presupposto ai fini del rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

3. La Giunta regionale individua, nell’ambito degli uffici regionali, la struttura operativa competente all’espletamento delle procedure di VIA di competenza regionale e definisce composizione, compiti e tempi dell’attività della commissione di cui al comma 2 individuando i componenti tra i dipendenti delle strutture regionali e di ARPAV che abbiano una specifica competenza in analisi e valutazione ambientale, pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio, tutela delle specie biologiche e della biodiversità, tutela dell’assetto agronomico e forestale, difesa del suolo, geologia e idrogeologia, contenimento degli inquinanti, analisi dei rischi di incidenti industriali, inquinamento acustico e radiazioni, beni culturali ed ambientali, salute ed igiene pubblica, discipline economico-giuridiche.

4. Le province provvedono in conformità ai rispettivi ordinamenti:

a) ad individuare, nell’ambito degli uffici provinciali, la struttura operativa competente all’espletamento delle procedure di VIA di competenza provinciale;

b) ad istituire la Commissione istruttoria provinciale per la valutazione di impatto ambientale;

c) a definire composizione, compiti e tempi delle attività della commissione individuando i componenti tra i dirigenti e i funzionari delle strutture provinciali e di ARPAV che abbiano una specifica competenza in analisi e valutazione ambientale, pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio, tutela delle specie biologiche e della biodiversità, tutela dell’assetto agronomico e forestale, difesa del suolo, geologia e idrogeologia, contenimento degli inquinanti, analisi dei rischi di incidenti industriali, inquinamento acustico e radiazioni, beni culturali ed ambientali, salute ed igiene pubblica, discipline economico-giuridiche.

5. Il proponente è tenuto a versare a favore dell’autorità competente una somma a fronte dei costi sopportati dalla medesima per l’organizzazione e lo sviluppo delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo relative alla procedura di valutazione di impatto ambientale. Le tariffe da applicare sono definite con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 52 “Norme in materia ambientale” e seguenti.”.

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