Articolo abrogato dalla L.R. 23/11/2016, n. 13, così recitava:

Art. 258 - (Recupero urbanistico-edilizio)

1. I comuni di cui all’articolo 1, comma 2, dell’ordinanza ministeriale n. 2694/1997, nonché tutti gli altri comuni della Regione Umbria che, alla data di entrata in vigore del presente TU hanno effettuato ai sensi dell’articolo 66 della l.r. 11/2005 il censimento degli edifici, non conformi, in tutto o in parte, agli strumenti urbanistici, realizzati prima del 31 dicembre 2000 da privati o da enti pubblici, anche con il contributo pubblico, in sostituzione delle abitazioni principali, delle attività produttive, dei servizi e dei relativi accessori, che per effetto della crisi sismica dell’anno 1997 sono stati oggetto di sgombero totale, pubblicano i risultati del censimento all’Albo pretorio del comune e contemporaneamente li trasmettono in copia alla Regione e alla provincia.

2. I conduttori dei beni immobili di cui al comma 1, destinati alla ripresa delle attività produttive, dei servizi e dei relativi accessori, sono tenuti a presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione del censimento, la richiesta ai fini dell’acquisto dell’edificio. Per le strutture di cui alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive), articolo 9, comma 2, il valore di cessione è pari al trenta per cento del contributo assegnato allo scopo; per le altre strutture il valore di cessione è stabilito sulla base della stima del valore dell’immobile, elaborata secondo criteri determinati dalla Giunta regionale, ridotta del trenta per cento. Al momento dell’acquisto si applica la riduzione stabilita dalla l.r. 23/2003, articolo 52, comma 4.

3. I comuni, entro novanta giorni dal censimento di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 e nei limiti delle richieste presentate ai sensi del comma 2, possono adottare apposita variante allo strumento urbanistico generale, finalizzata al recupero e alla riqualificazione delle aree degli edifici interessati, prevedendone il raccordo con gli insediamenti esistenti. La variante è adottata ed approvata con le procedure di cui all’articolo 32, comma 3.

4. Le varianti, mediante la definizione di zone di recupero urbanistico, prevedono:

a) di realizzare un’adeguata urbanizzazione, quantificando le dotazioni territoriali e funzionali necessarie, ai sensi delle vigenti normative, attraverso apposita convenzione tra il comune e l’interessato o atto d’obbligo, per definire modalità, criteri, tempi ed oneri per l’attuazione degli interventi;

b) di rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, ambientale, geologico, idrogeologico, sismico ed igienicosanitario, acquisendo il parere favorevole degli organi preposti alla loro tutela;

c) di realizzare un razionale inserimento territoriale ed ambientale prevedendo le modalità di adeguamento edilizio, tipologico ed estetico degli edifici interessati, nonché gli elementi di arredo urbano necessari.

5. Gli edifici non raccordabili con gli insediamenti esistenti come previsto al comma 3, possono essere individuati in sede di variante, come ambito agricolo per la riqualificazione degli edifici medesimi, previa costituzione del vincolo di destinazione d’uso quindicennale decorrente dalla data di ultimazione dei lavori, registrato e trascritto nei modi di legge, nonché di asservimento del terreno ai sensi dell’articolo 91, comma 14.

6. Le previsioni urbanistiche oggetto delle varianti di cui sopra debbono confermare le volumetrie ed altezze degli edifici interessati con eventuale possibilità di modifica entro il limite del dieci per cento; ulteriori modifiche delle previsioni possono essere apportate decorsi cinque anni dall’approvazione della variante.

7. L’atto di trasferimento degli immobili di cui al comma 2 è stipulato entro centoventi giorni dal rilascio del titolo abilitativo di cui al comma 8.

8. Il proprietario o avente titolo presenta al comune la richiesta per il titolo abilitativo a sanatoria, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nel BUR della deliberazione consiliare di approvazione della variante. Il titolo abilitativo è rilasciato a seguito del pagamento degli oneri previsti all’articolo 154, comma 2 del presente TU e con le modalità previsti all’articolo 23, comma 6, della legge regionale 3 novembre 2004 n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia) con il solo obbligo di accertamento della conformità alle previsioni della variante approvata ai sensi del presente articolo.

9. Per gli edifici oggetto del censimento di cui al comma 1, che per ragioni di contrasto con gli interessi di cui al comma 4, lettera b) e o con un razionale inserimento territoriale ed ambientale di cui alla lettera c) dello stesso comma 4, non risulti possibile l’inclusione nelle varianti di cui al presente articolo, o nel caso in cui il comune non abbia approvato tali varianti, si applicano, decorso il termine di cui al comma 10, le disposizioni di cui al Titolo V, Capo VI.

10. I provvedimenti amministrativi di demolizione e rimessa in pristino, relativi agli immobili realizzati in difformità dalle previsioni urbanistiche a seguito degli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, sono sospesi fino alla data del 31 dicembre 2013, al fine di verificare la possibilità del rientro alla normalità nelle aree interessate, attraverso l’individuazione di adeguati strumenti di governo del territorio.

11. Per quanto non espressamente previsto con il presente articolo si applicano le disposizioni contenute all’articolo 52 della l.r. 23/2003.”

 

Successivamente la Sent. Corte Cost. 05/04/2018, n. 68 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.

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