Articolo abrogato dalla L.R. del 29/02/2008 n. 13. L'articolo 35 così recitava: "1. Le imprese nei confronti delle quali si siano verificate le ipotesi previste dall’articolo 19, comma 1, lettere b), c), d) ed e) sono escluse dalla partecipazione alle gare indette dalle stazioni appaltanti per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data di inserimento nell’apposito elenco tenuto dall’Osservatorio regionale, come previsto all’articolo 5, comma 3.

2. Le imprese che, nelle ipotesi di cui all’articolo 37, comma 1, non hanno provveduto alla costituzione della cauzione provvisoria sono escluse dalla partecipazione alle gare indette dalle stazioni appaltanti per un periodo di due anni, decorrente dalla data di inserimento di cui al comma 1."

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