Articolo abrogato dalla L.R. 28/10/2014, n. 61, così recitava:

“Art. 20-octies (Disposizioni in materia di sedimenti in acque superficiali) — 1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 185, comma 3, del d.lgs. 152/2006, per acque superficiali si intende l’area occupata dal medesimo corpo idrico superficiale così come definito dall’articolo 54 comma 1, lettere l) ed n), del medesimo d.lgs. 152/2006, nel limite delle fasce di pertinenza fino ad un massimo di dieci metri dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell’argine ove esistente.

2. Previa acquisizione del parere di ARPAT, la Giunta regionale individua con apposito regolamento, da approvarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, le metodologie per l’effettuazione dei campionamenti, analisi ed accertamenti delle caratteristiche dei sedimenti spostati nell’area di cui al comma 1.”

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