Articolo abrogato dalla L.R. 28/10/2014, n. 61, così recitava:

“Art. 14 (Effetti del piano interprovinciale) — 1. Il piano interprovinciale ha effetto obbligatorio e vincolante in ogni sua parte e per ciascun intervento in esso previsto per i piani di ambito di cui all'articolo 27 e per gli atti di competenza dei comuni.

2. Il quadro conoscitivo del piano interprovinciale di gestione dei rifiuti integra il quadro conoscitivo dei PTC.

3. Le individuazioni, i criteri e le localizzazioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere h), l), o), q) hanno effetto prescrittivo ai sensi dell'articolo 51, comma 3, lettera b) della l.r. 1/2005. In relazione alle localizzazioni si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 51, comma 3, lettera c) della l.r. 1/2005.”

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