Articolo abrogato dalla L.R. 29/12/2003 n.67. L'articolo 30 così recitava: "1. Sono riservate alla Regione, oltre alla funzione relativa alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi sulla base degli indirizzi nazionali, le seguenti funzioni:

a) organizzazione del sistema regionale di protezione civile, cui partecipano le Province, i Comuni, le Comunità Montane ed ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata operante sul territorio regionale in materia di protezione civile, ivi comprese le organizzazioni di volontariato;     b) promozione di intese ed altre forme di concerto con gli organi e le strutture tecniche dello Stato al fine del coordinamento delle attività del sistema nazionale della protezione civile e di quelle del sistema regionale;    c) adozione delle disposizioni per l'attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), e coordinamento dell'attuazione medesima d'intesa con le componenti statali del Sistema di protezione civile;    d) concorso all'attuazione degli interventi urgenti di cui alla lettera c) d'intesa con le Province interessate, anche avvalendosi del Corpo dei Vigili del Fuoco;  e) concorso con gli organi dello Stato all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 225/1992, sulla base di quanto stabilito nelle ordinanze di protezione civile;  f) adozione degli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della legge 225/1992 e dei piani comunali e intercomunali di emergenza di cui all'art. 108, comma 1, lettera c), punto 3, del D.Lgs. 112/1998, e coordinamento dei piani stessi;     g) organizzazione generale del volontariato, adozione degli indirizzi per la sua partecipazione alle attività di protezione civile e coordinamento del suo utilizzo.

2. Degli atti di cui al comma 1, lettera c), d) ed e) la Giunta regionale informa il Consiglio Regionale."

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