Articolo abrogato dalla L.R. 01/03/2016, n. 20.

L’articolo 3 così recitava:

“Art. 3 - Competenze della Regione

1. La Regione esercita le seguenti funzioni:

a) approvazione del piano regionale per la pesca nelle acque interne;

b) approvazione e tenuta dell'elenco delle acque interne;

c) approvazione tenuta e aggiornamento dell'elenco delle specie di fauna ittica a rischio, o meritevoli di tutela, e delle relative misure di protezione;

d) promozione di studi, indagini ed iniziative di interesse regionale per la diffusione della conoscenza della fauna ittica, degli ambienti acquatici, dell'esercizio della pesca, dell'uso dei prodotti ittici;

e) sostegno a progetti interprovinciali e rilevazione e monitoraggio dell'efficienza degli interventi.”

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