Articolo abrogato dalla L.R. 01/03/2016, n. 20.

L’articolo 5 così recitava:

“Art. 5 - Competenze delle province

1. Le province esercitano tutte le funzioni non espressamente riservate dalla presente legge alla Regione, e in particolare:

a) approvazione dei piani provinciali per la pesca nelle acque interne;

b) gestione della fauna ittica per i fini di cui all'articolo 1, comma 1;

c) ricognizione dei diritti esclusivi di pesca, e svolgimento delle funzioni connesse, ai sensi dell'articolo 6;

d) istituzione delle zone di frega;

e) istituzione e gestione delle zone di protezione parziale o totale per la fauna ittica;

f) istituzione delle zone a regolamento specifico e approvazione dei relativi piani di gestione;

g) rilevazione dei retoni di cui all'articolo 13 e degli impianti fissi di pesca;

h) tenuta dell'elenco dei pescatori professionali di cui all'articolo 16;

i) istituzione di campi di gara;

j) recupero del novellame in acque dove esso non abbia possibilità di sicuro sviluppo, e sua ridestinazione;

k) recupero della fauna ittica a rischio e interventi di emergenza per la sua tutela;

l) rilascio dell'autorizzazione di prelievi di fauna ittica a fini di studio, di gestione o di recupero;

m) autorizzazione alla deroga al divieto di cui all'articolo 14 comma 1;

n) rilascio della concessione di acque per la piscicoltura;

o) fissazione di tempi, luoghi e modalità di svolgimento della pesca dilettantistica, sportiva e professionale e individuazione delle specie oggetto di pesca, nel rispetto del piano regionale;

p) individuazione dei corpi idrici o dei tratti di essi in cui è consentita la pesca da natante, e tenuta del relativo elenco;

q) aggiornamento della classificazione dei corpi idrici ai fini della pesca, ove se ne presenti la necessità;

r) controllo tecnico ed amministrativo sulle attività svolte dai soggetti affidatari dei progetti previsti dai piani provinciali;

s) applicazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge;

t) elaborazione ed invio alla Regione della relazione annuale sull'attuazione del piano.

2. Le province esercitano le funzioni di cui al comma 1 lettere f), i), o) e p) sentiti i comuni territorialmente interessati.

3. Per lo svolgimento delle azioni conseguenti agli adempimenti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), g), i), j) e k) le province possono avvalersi di soggetti terzi, e in particolare di associazioni di pescatori che agiscano unitariamente, in base alle disposizioni del regolamento di attuazione della presente legge.”

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