Articolo abrogato dal D.P.G.R. 11/08/2017, n. 46/R.

L’articolo 6 così recitava:

“Art. 6 - Disposizioni speciali per il rilascio ed il rinnovo di concessioni di derivazione di acque nei corpi idrici in situazioni di criticità

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, nei corpi idrici in situazione di criticità come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), le concessioni di derivazione possono essere rilasciate e rinnovate unicamente se il censimento e l'eventuale revisione delle utilizzazioni in atto, effettuati ai sensi dell’articolo 95, comma 5 del d.lgs.152/2006 nonché degli articoli 11, comma 3, lettera b) e 16, comma 2 lettere a) e c) della l.r. 80/2015, garantiscono il mantenimento dell'equilibrio idrico come definito nella pianificazione di bacino.

2. Per le finalità di cui al comma 1:

a) la richiesta di parere all’Autorità di bacino in relazione al mantenimento dell’equilibrio idrico è corredata dalla documentazione relativa al censimento delle utilizzazioni in atto nello stesso corpo idrico in cui è richiesto il titolo abilitativo;

b) nelle more dell’aggiornamento del bilancio idrico, il settore competente può richiedere all’Autorità di bacino competente un contributo istruttorio in ordine ai criteri da adottare in caso di revisione delle concessioni in atto, al fine di assicurare la sostenibilità del prelievo complessivo sul medesimo corpo idrico.

3. Il prelievo di acqua è comunque consentito anche nei corpi idrici in situazioni di criticità rispetto ai quali non è stato effettuato il censimento di cui al comma 1, in caso di:

a) rilascio e rinnovo di concessioni a fronte di una o più istanze di dismissione o variazione delle derivazioni già in essere all'interno del medesimo corpo idrico, che comportino una diminuzione dei quantitativi di acqua complessivamente assentiti in misura pari a quelli richiesti nella domanda di concessione; ai fini della verifica delle diminuzioni compensative sono prese in considerazione le istanze di rinuncia e variazione di prelievo presentate a decorrere dalla data di individuazione di situazione della criticità all’interno dei piano di gestione dei Distretti idrografici;

b) rilascio e rinnovo delle concessioni per i prelievi da corpi idrici superficiali limitati ai periodi dell’anno in cui la disponibilità della risorsa è tale da garantire l’equilibrio del bilancio idrico ed il rispetto del deflusso minimo vitale (DMV) del corpo idrico interessato;

c) rilascio e rinnovo di concessioni per approvvigionamento ad uso idropotabile;

d) rilascio e rinnovo delle concessioni inferiori a 3000 metri cubi annui;

e) rilascio delle concessioni preferenziali di cui all’articolo 81.

4. Fino alla definizione del censimento di cui al comma 1 e della revisione di cui al comma 2, le concessioni di derivazione in scadenza possono essere rinnovate per una durata non superiore a cinque anni in presenza di ragioni di pubblico interesse alla prosecuzione del prelievo oppure quando l'interruzione dello stesso possa recare pregiudizio all'attività connessa.

5. Il rilascio e il rinnovo delle concessioni di cui al presente articolo è in ogni caso soggetto al rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 4.”

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