Articolo prima aggiunto dalla L.P. 24/07/2008, n. 10 e poi abrogato dalla L.P. 09/03/2016, n. 2.

Ai sensi dell’art. 72, comma 2, della L.P. 09/03/2016, n. 2 il presente articolo continua ad applicarsi finché non trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 73 della L.P. 09/03/2016, n. 2.

L’articolo così recitava:

Art. 51-bis (Varianti migliorative proposte dall’appaltatore) — 1. Durante il corso dei lavori l’impresa appaltatrice può proporre al responsabile del procedimento eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che non comportino un aumento dell’importo contrattuale. Queste varianti sono ammesse nell’esclusivo interesse dell’amministrazione se comportano per essa un risparmio di almeno il 5 per cento dell’importo contrattuale e pari ad almeno 25.000 euro; esse devono essere finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, non devono comportare modifiche sostanziali e devono essere motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute dopo il momento della stipula del contratto.

2. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportino riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto e che mantengano inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.

3. L’appaltatore deve dimostrare l’idoneità della proposta attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali l’analisi del valore nonché la coerenza e la compatibilità della proposta medesima con il progetto allegato al contratto.

4. La variante proposta dall’appaltatore deve essere redatta in forma di progettazione esecutiva, corredata anche dagli elementi di valutazione economica per le singole lavorazioni oggetto della variante, mediante raffronto con i prezzi di contratto.

5. Le varianti disciplinate da questo articolo sono sempre contabilizzate a corpo e devono essere predisposte, presentate e realizzate in modo da non comportare interruzione o rallentamento nell’esecuzione dei lavori come stabilita nel relativo programma.

6. L’appaltatore risponde del progetto di variante e non può vantare richieste di risarcimento connesse all’introduzione della variante migliorativa; provvede a proprie spese alla progettazione e rimane responsabile anche di tutto il progetto se la variante investe lavorazioni con un costo superiore al 20 per cento dell’importo di contratto.

7. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai sensi di questo articolo sono ripartite tra l’amministrazione aggiudicatrice e l’appaltatore nella misura del 50 per cento ciascuno.

8. Il responsabile del procedimento, sentito il progettista, comunica all’appaltatore le proprie motivate determinazioni e in caso positivo procede alla stipula di un apposito atto.”

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