Articolo modificato dall’art. 15 della L.P. 12 settembre 1994, n. 6, dall’art. 30 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1 e dall’art. 23 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10 ed infine abrogato dalla L.P. 09/03/2016, n. 2.

Ai sensi dell’art. 72, comma 2, della L.P. 09/03/2016, n. 2 il presente articolo continua ad applicarsi finché non trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 73 della L.P. 09/03/2016, n. 2.

L’articolo così recitava:

Art. 32 (Appalto-concorso) — 1. Si fa luogo ad appalto-concorso allorquando, per ragioni indicate nella deliberazione a contrarre, appaia opportuno demandare alle competenze tecnico-scientifiche degli offerenti l’elaborazione del progetto esecutivo, ovvero quando appaia opportuna la scelta di elementi strutturali o di impianti comunque necessari alla funzionalità dell’opera o dei lavori sulla base oltreché del prezzo anche di requisiti tecnici e qualitativi delle offerte.

2. Con l’appalto-concorso si fa luogo ad una gara sulla base di un progetto preliminare o definitivo esperita tra più imprese invitate a questo scopo.

3. Per la valutazione dei progetti presentati, la Giunta provinciale nomina, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, una commissione tecnica composta da esperti dotati di specializzazioni adeguate in relazione all’oggetto della gara.

4. Nel caso in cui la procedura venga esperita sulla base di un progetto preliminare, il procedimento si articola in più fasi, con una prima selezione degli offerenti sulla base della progettazione definitiva, ai fini della ammissione alla successiva fase della procedura concorsuale inerente la progettazione esecutiva.

5. Il numero dei concorrenti da ammettere alla fase conclusiva della procedura è stabilito preventivamente dal bando di gara.

6. Il dirigente del servizio competente procede all’aggiudicazione dei lavori sulla base delle valutazioni della commissione tecnica di cui al comma 3.

7. Ove nessuna delle offerte risulti rispondente, sotto il profilo progettuale, tecnico od economico, alle esigenze dell’amministrazione, il dirigente del servizio competente può motivatamente disporre la rinnovazione della procedura con l’eventuale adozione di nuove ed ulteriori prescrizioni.

8. Nel bando di gara può essere previsto un rimborso forfettario delle spese sostenute per un massimo di tre progetti non vincitori, purché ritenuti idonei dalla commissione, commisurato all’importo a base d’asta e determinato secondo criteri stabiliti nello stesso bando.

9. Il bando di gara deve comunque prevedere il limite di spesa massima oltre il quale l’amministrazione non può procedere all’aggiudicazione dell’appalto.”

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