Articolo sostituito dall’art. 28, della L.P. 24/07/2008, n. 10; modificato dall'art. 14, comma 1, della L.P. 07/04/2011, n. 7; dall’art. 72, comma 1, della L.P. 09/03/2016, n. 2 e, successivamente, abrogato dall’allegato A, della L.P. 27/12/2021, n. 21 a decorrere dal 15/09/2023, così recitava:

"Art. 27 - Bandi di gara

1. Le amministrazioni aggiudicatrici, nel bando di gara, indicano se un appalto pubblico o un accordo quadro sono aggiudicati mediante procedura aperta o procedura ristretta o procedura negoziata o dialogo competitivo.

2. Nel bando di gara d’importo inferiore alla soglia comunitaria devono essere indicati il termine e le modalità per la presentazione delle offerte o delle richieste d’invito, ogni altra informazione ritenuta utile dall’amministrazione aggiudicatrice e, nel caso di procedure ristrette, il termine massimo entro il quale il soggetto appaltante spedirà gli inviti a presentare offerte, non superiore a centoventi giorni. Scaduto tale termine la procedura di gara deve essere rinnovata.

3. Abrogato."

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