Articolo modificato dall’art. 5, della L.P. 07/03/1997, n. 5; sostituito dall’art. 50, della L.P. 24/07/2008, n. 10; modificato dall’art. 51, comma 12, della L.P. 27/12/2011, n. 18.

La Sent. Corte Cost. 03/12/2014, n. 269 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 51, comma 12.

Articolo successivamente abrogato dall'art. 72, comma 1, della L.P. 09/03/2016, n. 2.

Ai sensi dell’art. 72, comma 2, della L.P. 09/03/2016, n. 2 il presente articolo continua ad applicarsi finché non trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 73 della L.P. 09/03/2016, n. 2.

L’articolo così recitava:

Art. 44 (Aggiornamento dei prezzi di progetto) — 1. I prezzi di progetto devono essere conformi all'elenco prezzi, previsto dall'articolo 13, vigente alla data di adozione del provvedimento a contrarre. In ogni caso, al momento dell'indizione dell'appalto i prezzi devono essere aggiornati all'ultimo elenco prezzi vigente se il coefficiente medio di rivalutazione dei prezzi previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera d), risulta superiore al 2,5 per cento rispetto all'anno precedente.

2. L’aggiornamento dei prezzi di progetto è effettuato ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera d).”

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