Articolo abrogato dalla L.P. 09/03/2016, n. 2.

Ai sensi dell’art. 72, comma 2, della L.P. 09/03/2016, n. 2 il presente articolo continua ad applicarsi finché non trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 73 della L.P. 09/03/2016, n. 2.

L’articolo così recitava:

Art. 11 (Sportello dei contratti pubblici e centrale di committenza) — 1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono istituire un ufficio, denominato “sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture”, con il compito di:

a) fornire ai candidati, agli offerenti e ai soggetti che intendono presentare una candidatura o un’offerta, informazioni relative alle norme vigenti nel luogo di affidamento e di esecuzione del contratto, inerenti agli obblighi fiscali, alla tutela dell’ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e condizioni di lavoro e a tutte le altre norme da rispettare nell’esecuzione del contratto;

b) fornire ai candidati la documentazione utile per la presentazione delle candidature e delle offerte, in conformità alla presente legge.

2. Le informazioni possono essere fornite anche per via telematica, in conformità alle norme vigenti che disciplinano l’uso delle tecnologie informatiche da parte delle amministrazioni aggiudicatrici.

3. Le informazioni sono fornite a pagamento; il corrispettivo è destinato a coprire il costo del servizio fornito dallo sportello ed è fissato dai soggetti che istituiscono lo sportello.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno istituito lo sportello o ne hanno attribuito i compiti a un ufficio già esistente indicano nel bando o nel capitolato lo sportello o l’ufficio a cui possono essere chieste le informazioni, precisando anche il costo del servizio.

5. Per le amministrazioni aggiudicatrici resta fermo quanto disposto dall’articolo 39-bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino).”

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