Comma abrogato dall’art. 37, comma 36, della L.P. 08/08/2023, n. 9 con efficacia dal 15/09/2023 e con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla medesima data, così recitava:

"7. Per i pagamenti in acconto, se la documentazione di cui al comma 5 non perviene all’amministrazione per cause non imputabili all’appaltatore o al concessionario esecutore o agli eventuali subappaltatori, il certificato di pagamento è liquidato rinviando improrogabilmente la verifica della documentazione al successivo pagamento."

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