Comma abrogato dall'art. 28, comma 11, della L.P. 29/12/2016, n. 19, così recitava:

"4. La garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto è fissata nel bando di gara o nella lettera d'invito nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale e non è dovuta per i contratti di lavori pubblici d'importo non superiore a 100.000 euro, e per i contratti di servizi e forniture d'importo non superiore a 80.000 euro."

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