Comma sostituito dall’art. 28, comma 12, della L.P. 29/12/2016, n. 19 e, successivamente, modificato dall’art. 30, comma 13, della L.P. 29/12/2017, n. 17.

Da ultimo l’art. 19, comma 1, del D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg. ha previsto l’abrogazione del presente comma con efficacia, ai sensi dell’art. 46, comma 1, del medesimo decreto, a partire dal 15/09/2023. L’abrogazione si applica, ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg., con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla suddetta data.

Il presente comma così recitava:

"4. L'articolo 9 si applica a decorrere dal 31 maggio 2018 o dal diverso termine previsto per ragioni tecniche o organizzative con deliberazione della Giunta provinciale, comunque non successivo a quello previsto dalla normativa statale, per le procedure di affidamento il cui bando o la lettera di invito sono pubblicati o inviati dopo tale data. Prima di tale data, la Provincia e le altre amministrazioni aggiudicatrici possono impiegare mezzi elettronici ai sensi dell'articolo 9 nello svolgimento di alcune procedure, secondo modalità e criteri definiti con deliberazione della Giunta provinciale."

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