Articolo abrogato dall’art. 36, comma 16, della L.P. 08/08/2023, n. 9, con efficacia dal 15/09/2023. L’abrogazione si applica con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla medesima data.

Il presente articolo così recitava:

"Art. 29 - Appalti e concessioni riservati

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e alle procedure di aggiudicazione delle concessioni a laboratori protetti e a operatori economici il cui scopo principale è l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, oppure possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti, quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti laboratori, operatori economici o programmi è composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati. L'avviso d'indizione di gara fa riferimento a quest'articolo.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, commi 2 e 4, i contratti previsti dal comma 1 di importo inferiore a 100.000 euro possono sempre essere aggiudicati con il criterio del prezzo o del costo più basso."

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