Articolo abrogato dalla L.P. 07/12/2012, n. 24, così recitava:

“Art. 92 (Disposizioni per il regolamento relativo all'esecuzione dei lavori in economia) — 1. Per i lavori da eseguire in economia ai sensi di questo capo con regolamento sono disciplinati, in particolare, i seguenti oggetti:

a) attività negoziale e contrattuale, noli a caldo;

b) varianti progettuali e compensazioni;

c) termini e modalità di contabilizzazione e di collaudo dei lavori;

d) compiti del personale preposto alla progettazione, all'esecuzione, alla sorveglianza e alla rendicontazione dei lavori;

e) contenuto dei progetti e delle perizie esecutive;

f) adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro;

g) ogni altro argomento necessario per disciplinare efficacemente i lavori in economia.”

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