Capo abrogato dalla L.P. 29/12/2016, n. 19, così recitava:

“Capo IV - Concessione di lavori pubblici

Art. 70 - Requisiti del concessionario

1. I soggetti che intendono partecipare alle gare per l’affidamento di concessione di lavori pubblici, se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere qualificati secondo quanto previsto dall’articolo 34, comma 1, della legge ed essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:

a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell’investimento previsto per l’intervento;

b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell’investimento previsto per l’intervento;

c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall’intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell’investimento previsto per l’intervento;

d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall’intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell’investimento previsto dall’intervento.

2. In alternativa ai requisiti previsti dal comma 1, lettere c) e d), il concessionario può incrementare i requisiti previsti dal medesimo comma, lettere a) e b), nella misura fissata dal bando di gara, comunque compresa fra 1,5 volte e tre volte. Il requisito previsto dal comma 1, lettera b), può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

3. Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente degli ulteriori requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).

4. Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti al comma 1 devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possegga una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b).

5. Qualora, ai sensi dell’articolo 50-quater della legge, sia necessario apportare modifiche al progetto presentato dal promotore ai fini dell’approvazione dello stesso, il promotore, ovvero i concorrenti successivi in graduatoria che accettano di apportare le modifiche, devono comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, gli eventuali ulteriori requisiti, rispetto a quelli previsti dal bando di gara, necessari per l’esecuzione del progetto.

 

Art. 71 - Requisiti del proponente e attività di asseverazione

1. Possono presentare le proposte di cui all’articolo 50-quater della legge, oltre ai soggetti elencati negli articoli 36 e 20, comma 3, lettera d), della legge, i soggetti che svolgono in via professionale attività finanziaria, assicurativa, tecnico-operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici o di pubblica utilità e dei servizi alla collettività, che negli ultimi tre anni hanno partecipato in modo significativo alla realizzazione di interventi di natura ed importo almeno pari a quello oggetto della proposta.

2. Possono presentare proposte anche soggetti appositamente costituiti, nei quali comunque devono essere presenti in misura maggioritaria soci aventi i requisiti di esperienza e professionalità stabiliti nel comma 1.

3. Al fine di ottenere l’affidamento della concessione, il proponente, al momento dell’indizione delle procedure di gara di cui all’articolo 50-quater della legge, deve comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, i requisiti previsti dall’articolo 70.

4. L’asseverazione del piano economico-finanziario presentato dal concorrente ai sensi dell’articolo 50-quater della legge consiste nella valutazione degli elementi economici e finanziari, quali costi e ricavi del progetto e composizione delle fonti di finanziamento, e nella verifica della capacità del piano di generare flussi di cassa positivi e della congruenza dei dati con la bozza di convenzione.

5. La valutazione economica e finanziaria di cui al comma 4 deve avvenire almeno sui seguenti elementi, desunti dalla documentazione messa a disposizione ai fini dell’asseverazione:

a) prezzo che il concorrente intende chiedere all’amministrazione aggiudicatrice;

b) prezzo che il concorrente intende corrispondere all’amministrazione aggiudicatrice per la costituzione o il trasferimento dei diritti;

c) canone che il concorrente intende corrispondere all’amministrazione;

d) tempo massimo previsto per l’esecuzione dei lavori e per l’avvio della gestione;

e) durata prevista della concessione;

f) struttura finanziaria dell’operazione, comprensiva dell’analisi dei profili di bancabilità dell’operazione in relazione al debito indicato nel piano economico-finanziario;

g) costi, ricavi e conseguenti flussi di cassa generati dal progetto con riferimento alle tariffe.

 

Art. 72 - Schema di contratto di concessione

1. Lo schema di contratto di concessione indica:

a) le condizioni relative all’elaborazione da parte del concessionario del progetto dei lavori da realizzare e le modalità di approvazione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice;

b) l’indicazione delle caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche e architettoniche dell’opera e lo standard dei servizi richiesto;

c) i poteri riservati all’amministrazione aggiudicatrice, ivi compresi i criteri per la vigilanza sui lavori da parte del responsabile del procedimento;

d) la specificazione della quota annuale di ammortamento degli investimenti;

e) l’eventuale limite minimo dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi secondo quanto previsto nel bando o indicato in sede di offerta;

f) le procedure di collaudo;

g) le modalità ed i termini per la manutenzione e per la gestione dell’opera realizzata, nonché i poteri di controllo del concedente sulla gestione stessa;

h) le penali per le inadempienze del concessionario, nonché le ipotesi di decadenza della concessione e la procedura della relativa dichiarazione;

i) le modalità di corresponsione dell’eventuale prezzo, anche secondo quanto previsto dall’articolo 49, comma 10, della legge;

l) i criteri per la determinazione e l’adeguamento della tariffa che il concessionario potrà riscuotere dall’utenza per i servizi prestati;

m) l’obbligo per il concessionario di acquisire tutte le approvazioni necessarie oltre quelle già ottenute in sede di approvazione del progetto;

n) le modalità ed i termini di adempimento da parte del concessionario degli eventuali oneri di concessione, comprendenti la corresponsione di canoni o prestazioni di natura diversa;

o) le garanzie assicurative richieste per le attività di progettazione, costruzione e gestione;

p) le modalità, i termini e gli eventuali oneri relativi alla consegna del lavoro all’amministrazione aggiudicatrice al termine della concessione;

q) nel caso di cui all’articolo 49, comma 10, della legge, le modalità dell’eventuale immissione in possesso dell’immobile anteriormente al collaudo dell’opera;

r) il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione temporale per tutto l’arco temporale prescelto;

s) corrispettivo per il valore residuo dell’investimento non ammortizzato al termine della concessione.

 

Art. 73 - Contenuti dell’offerta

1. In relazione a quanto previsto nel bando l’offerta contiene:

a) il piano economico finanziario di cui all’articolo 49, comma 5, della legge e gli elaborati previsti nel bando;

b) il prezzo richiesto dal concorrente;

c) il prezzo che eventualmente il concorrente è disposto a corrispondere all’amministrazione aggiudicatrice;

d) il canone da corrispondere all’amministrazione aggiudicatrice;

e) il tempo di esecuzione dei lavori;

f) la durata della concessione;

g) il livello iniziale della tariffa da praticare all’utenza ed il livello delle qualità di gestione del servizio e delle relative modalità;

h) le eventuali varianti al progetto posto a base di gara;

i) la quota di lavori che intende affidare a terzi.

 

Art. 74 - Modalità di cessione di beni immobili a titolo di prezzo

1. Ai sensi dell’articolo 49, comma 10, della legge possono formare oggetto di cessione in proprietà o in diritto di godimento anche i beni immobili già inclusi in programmi di dismissione del patrimonio pubblico, purché non sia stato già pubblicato il bando o avviso per l’alienazione, ovvero se la procedura di dismissione ha avuto esito negativo.

2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, il bando di gara può prevedere che l’immissione in possesso dell’immobile avvenga in un momento anteriore a quello del trasferimento della proprietà.

3. Nell’ipotesi di cui al comma 1, le offerte specificano:

a) se l’offerente ha interesse a conseguire la proprietà dell’immobile, il prezzo offerto per l’immobile, nonché il differenziale di prezzo eventualmente necessario per l’esecuzione del contratto;

b) se l’offerente non ha interesse a conseguire la proprietà dell’immobile, il prezzo richiesto per l’esecuzione del contratto.

4. La selezione della migliore offerta avviene utilizzando il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutando congiuntamente le componenti dell’offerta di cui al comma 3.

5. Se l’amministrazione aggiudicatrice come corrispettivo del contratto non ha stanziato mezzi finanziari diversi dal trasferimento dell’immobile ai sensi del comma 1, il bando specifica che la gara deve intendersi deserta se non sono presentate offerte per l’acquisizione del bene.

 

Art. 75 - Esecuzione dei lavori congiunta all’acquisizione di beni immobili

1. Ai sensi dell’articolo 49, comma 10, della legge, le buste contenenti le offerte specificano, a pena di esclusione, a quale delle due ipotesi ivi previste l’offerta fa riferimento. Nessun concorrente può presentare più offerte.

2. Qualora le offerte pervenute riguardino l’acquisizione del bene congiuntamente all’esecuzione dei lavori ovvero esclusivamente l’esecuzione di lavori, la vendita del bene e l’appalto dei lavori vengono aggiudicati alla migliore offerta congiunta.

 

Art. 76 - Valore dei beni immobili in caso di offerta congiunta

1. Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura di gara è stabilito dal responsabile del procedimento sulla base del valore di mercato determinato tramite i competenti uffici titolari dei beni immobili oggetto di trasferimento.

 

Ai sensi del comma 21 dell’art. 28 della L.P. 19/2016, il presente capo continua ad applicarsi fino alla data di applicazione dell'articolo 28 della L.P. 09/03/2016, n. 2.

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