Articolo abrogato dalla L.P. 27/01/2017, n. 1.

L’articolo 42 così recitava:

“Art. 42 - Lavori, forniture e servizi da eseguirsi in economia

1. I lavori, servizi e forniture in economia si eseguono:

a) in amministrazione diretta;

b) mediante appalto per cottimo;

c) parte in amministrazione diretta e parte per cottimo.

2. L’amministrazione diretta consiste nell’esecuzione dei lavori direttamente da parte dell’ufficio competente, previo acquisto dei materiali e di quant’altro occorra per il completamento dei lavori, con l’impiego di personale proprio e di attrezzature dell’amministrazione o noleggiate.

3. Il cottimo consiste nel conferimento di un incarico ad un operatore economico da parte dell’ufficio competente dell’esecuzione delle prestazioni.

4. Possono essere eseguiti mediante appalto per cottimo o in amministrazione diretta i lavori d’importo non superiore a 200.000 euro. Detto limite non si applica ai lavori da eseguirsi nell’ambito dell’Agenzia della protezione civile.

5. Per i lavori in economia eseguiti dalla Ripartizione provinciale Foreste nonché dall’Azienda speciale per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo si applicano le leggi e i regolamenti di settore.”

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