Articolo abrogato dalla L.P. 12/07/2016, n. 15, così recitava:

“Art. 19 (Spese tecniche negli appalti di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria) — 1. All’impegno delle spese tecniche presunte per prestazioni professionali connesse con la progettazione ed esecuzione di opere pubbliche si può provvedere contestualmente alla stipula del contratto d’incarico di progettazione al/alla professionista. Qualora le spese impegnate risultino in seguito insufficienti a causa di aumenti del costo reale delle opere, l’impegno di ulteriori fondi viene disposto, con provvedimento motivato, all’atto della liquidazione della spesa, previa verifica della relativa disponibilità finanziaria.”

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