Articolo abrogato dalla L.R. 29/10/2015, n. 23, così recitava:

“Art. 17 (Piani provinciali degli interventi) — 1. Le province approvano il piano degli interventi concernenti le funzioni ad esse attribuite, nel rispetto degli obiettivi e delle priorità stabiliti dal programma triennale regionale di cui all'articolo 15 e dai conseguenti atti di indirizzo regionali.

2. Per la predisposizione e la realizzazione dei piani provinciali possono essere attivati, se richiesti dalle province, servizi di assistenza tecnica previsti dai programmi operativi dei fondi strutturali europei.”

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