Articolo abrogato dall'art. 44, comma 1, della L.R. 17/11/2016, n. 23, così recitava:

“Art. 37. - (Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30)

1. Il comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni) è sostituito dal seguente:

"3. Il Piano deve ottimizzare l’uso delle risorse garantendo il fabbisogno richiesto prioritariamente con il massimo utilizzo di sfridi derivanti dall’attività estrattiva, del materiale di riciclo ai sensi del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22), nonché dei materiali, purché compatibili con il corretto uso delle risorse, derivanti da interventi di ripristino delle sezioni ottimali di deflusso dei corsi d’acqua, conseguenti a calamità naturali, o diretti a prevenire situazioni di pericolo, comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, previsti in appositi piani di intervento approvati ai sensi delle vigenti leggi. Il Piano, inoltre, deve ottimizzare l’uso delle risorse garantendo il fabbisogno richiesto con l’utilizzo di materiali disponibili presso cave già autorizzate ai sensi della l.r. 69/1978 o da siti estrattivi autorizzati ai sensi della presente legge nei territori limitrofi all’opera, a una distanza compresa nei quaranta chilometri dal luogo di utilizzo dei materiali.".

2. Il comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 30/1999 è sostituito dal seguente:

"1. L’autorizzazione all’apertura di cave di prestito è rilasciata, nel rispetto della normativa vigente, dalla Regione ai soggetti proponenti attuatori dell’opera pubblica.".

3. Il comma 7 dell’articolo 2 della l.r. 30/1999 è soppresso.

4. Al comma 8 dell’articolo 2 della l.r. 30/1999, la parola "comunale" è sostituita dalla seguente "regionale".”

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