Articolo aggiunto dall’art. 19, comma 1, della L.R. 03/08/2011, n. 16 e, successivamente, abrogato dall’art. 33, comma 1, della L.R. 03/08/2015, n. 19, così recitava:

“Art. 32-ter. (Comitati consultivi dei sacri monti piemontesi)

1. Per ciascun sacro monte è istituito un comitato consultivo e di indirizzo, composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sette, nominati d’intesa dalle amministrazioni comunali e religiose interessate tra soggetti con esperienza in materia storico-artistica ed architettonica.

2. Il comitato formula proposte operative all’Ente di gestione dei Sacri Monti ed è consultato dall’ente limitatamente alle materie di interesse del sacro monte di riferimento.

3. Il comitato elegge al suo interno un presidente e un vice presidente ed è convocato almeno due volte l’anno e su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.

4. Ai componenti del comitato non spetta alcuna indennità o rimborso.”

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