Articolo abrogato dall’art. 15, comma 1, della L.R. 14/03/2014, n. 3, così recitava:

“Art. 13. - (Funzioni delle forme associative montane)

1. L'unione montana di comuni può esercitare, in qualità di agenzia di sviluppo attraverso l’attribuzione di apposita delega a un assessore della giunta dell’unione montana di comuni, le specifiche competenze di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma secondo, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani.

2. Con il provvedimento di cui all'articolo 17 sono attribuite ai comuni facenti parte delle comunità montane preesistenti le funzioni relative alle politiche di sviluppo economico e del sistema di servizi, da esercitare obbligatoriamente in forma associata in un ambito territoriale corrispondente ai confini delle preesistenti comunità montane o loro scomposizioni in aree omogenee.

3. I comuni facenti parte delle comunità montane preesistenti gestiscono in forma associata:

a) le funzioni relative agli interventi speciali per la montagna;

b) le funzioni ed i servizi propri dei comuni ad essi attribuiti per delega;

c) le funzioni già attribuite alle comunità montane preesistenti e conferite ai comuni nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 17.”

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