Articolo abrogato dall’art. 15, comma 2, della L.R. 14/03/2014, n. 3, a decorrere dal 31/12/2014, così recitava:

1. L'articolo 51 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 51. (Utilizzo del Fondo regionale per la montagna)

1. Le risorse costituenti il Fondo regionale per la montagna sono ripartite:

a) in proporzione a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 50;

b) in proporzione diretta alla popolazione residente nella zona montana con riferimento ai dati del penultimo anno precedente;

c) in proporzione diretta alla superficie delle zone montane;

d) secondo criteri premianti la montanità dei singoli comuni.

2. Una quota non superiore al dieci per cento è destinata ad azioni di iniziativa della Giunta regionale, anche a carattere straordinario, mediante spese e contributi ad enti e privati.

3. Il programma delle iniziative di cui al comma 2 è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente.".”

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