Articolo abrogato dalla L.R. del 25/03/2013 n. 3. L’articolo 85 così recitava: “Art. 85 - (Disciplina transitoria dell'attività costruttiva) - 1. Nei Comuni che all'entrata in vigore della presente legge siano sprovvisti di strumenti urbanistici generali vigenti o dotati di strumenti urbanistici generali approvati anteriormente all'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, sono consentiti:

a) nell'ambito dei perimetri dei centri storici: gli interventi di cui alle lettere a), b), c), dell'art. 13 e quelli di consolidamento statico; non sono comunque consentite maggiorazioni delle volumetrie preesistenti ed alterazioni degli orizzontamenti; è fatto divieto di apportare modifiche allo stato dei luoghi;

b) nell'ambito del perimetro degli abitati: gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 13 e quelli di consolidamento statico, oltreché le opere di risanamento igienico anche se queste comportano modifiche alle destinazioni d'uso;

c) fuori dal perimetro degli abitati:

c1) l'edificazione a scopo abitativo entro un limite massimo pari a 0,03 mc. su metro quadrato dell'area interessata; le relative concessioni possono essere rilasciate solo ai soggetti di cui agli artt. 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153 ed all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 352;

c2) modesti ampliamenti delle abitazioni necessari al miglioramento funzionale delle stesse non eccedenti il 20% della superficie utile esistente; 25 mq sono consentiti anche se eccedono tale percentuale;

c3) l'ampliamento di impianti industriali ed artigianali esistenti, non superiore a 2.000 metri quadrati di solaio utile lordo; la concessione non può essere concessa più di una volta per lo stesso impianto;

c4) la costruzione di attrezzature strettamente necessarie all'attività di aziende agricole come: stalle, silos, serre, magazzini, complessivamente non superiore a 1/3 dell'area ad esse strettamente asservita;

c5) gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del 3° comma dell'art. 13, nonché le modifiche interne necessarie per l'efficienza degli impianti produttivi, industriali, artigianali ed agricoli;

c6) le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità.

2. Nei Comuni dotati di strumenti urbanistici generali approvati anteriormente alla data di entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, gli interventi di cui al 1° comma possono essere concessi purché non siano in contrasto con prescrizioni più restrittive degli strumenti urbanistici vigenti.

3. Nelle zone classificate sismiche in caso di ristrutturazione sono consentiti gli interventi volti ad adeguare gli edifici esistenti alle disposizioni della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nel rispetto dell'art. 16 della legge suddetta.

4. Le limitazioni di cui al 1° comma, non si applicano:

a) per gli impianti tecnici di interesse generale per la erogazione di pubblici servizi e di servizi di interesse pubblico e per gli interventi relativi alle opere pubbliche realizzate dai Comuni e dagli Enti istituzionalmente competenti, quando esse siano conseguenti a pubbliche calamità o servano a soddisfare fabbisogni pregressi degli abitati esistenti e siano finanziati con mezzi propri dagli Enti suddetti.

b) all'interno dei piani per l'edilizia economica e popolare, formati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni, o nelle aree predisposte ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni.

5. Decorsi 120 giorni dalla data di trasmissione alla Regione dei Piani Regolatori Generali e delle loro revisioni e varianti, adottati ai sensi del Titolo III della presente legge, senza che sia intervenuta l'approvazione o la restituzione per rielaborazione totale o parziale, sono consentiti gli interventi di cui alle lett. a), b), c), d) dell'art. 13, nonché alla lett. f) dello stesso articolo in aree dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali, come definite dall'art. 91-quinquies, primo comma, lett. b) per destinazioni anche non residenziali, nel rispetto delle previsioni dello strumento urbanistico generale adottato, ancorché in contrasto con quelle dello strumento urbanistico approvato.

6. In ogni caso, i Comuni obbligati alla formazione del Programma di Attuazione, non possono approvare piani esecutivi convenzionati, formati ai sensi del precedente art. 43, fino all'approvazione del primo Programma di Attuazione.”

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