Articolo abrogato dalla L.R. del 25/03/2013 n. 3. L’articolo 70 così recitava: “Art. 70. - (Procedimento per le sanzioni amministrative) - 1. Qualora non sia differentemente disposto dalla presente legge, le infrazioni punite con sanzioni amministrative sono contestate a mezzo di verbale, compilato da funzionari e agenti comunali di cui al 2° comma dell'articolo 59, e notificato a norma del codice di procedura civile al trasgressore unitamente alla contestazione dell'infrazione, con l'invito a presentare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni dalla notifica.

2. La sanzione viene irrogata dal Presidente della Giunta Regionale con decreto contenente l'ingiunzione al pagamento entro 30 giorni dalla data della notifica.

3. La riscossione della somma prevista nell'ingiunzione di pagamento avviene a norma del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

4. Le somme introitate a titolo di sanzione amministrativa sono destinate al fondo di cui all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.”

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