Articolo abrogato dalla L.R. del 25/03/2013 n. 3. L’articolo 35 così recitava: “Art. 35. - (Elaborati del programma di attuazione) - 1. Il programma di attuazione è costituito dai seguenti elaborati:

1) relazione illustrativa dello stato di fatto e dei criteri assunti per la determinazione dei fabbisogni e per l'individuazione delle aree di intervento, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi precedenti e degli strumenti urbanistici di attuazione vigenti;

2) elaborati grafici, redatti sulle planimetrie di Piano Regolatore Generale o di strumenti urbanistici esecutivi vigenti, che consentano una chiara individuazione delle scelte effettuate con la delimitazione delle aree interessate dal programma, specificando quelle utilizzabili per interventi di iniziativa privata, i cui proprietari o aventi titolo sono tenuti a presentare domanda di concessione a norma e con gli effetti di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

3) elenco delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui si prevede la realizzazione;

4) progetti di massima delle opere di urbanizzazione primaria, ove queste non siano comprese in progetti già approvati;

5) quantificazione analitica degli oneri conseguenti all'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare, con il riparto tra operatori pubblici e privati;

6) stima disaggregata e complessiva degli investimenti occorrenti alla realizzazione del programma;

7) indicazione qualitativa e quantitativa degli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione compresi nel programma di attuazione e di quanto può essere realizzato al di fuori di esso.

2. Il Programma pluriennale di attuazione viene redatto utilizzando i modelli operativi approvati dalla Giunta Regionale.”

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