Articolo abrogato dalla L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitava:

“Art. 1 - (Modifica all’articolo 10 ter della l.r. 9/2001)

1. Alla legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 10 ter è inserito il seguente:

'2 bis. Con provvedimento della Giunta regionale sono individuati i casi in cui Infrastrutture Lombarde s.p.a., per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui ai commi 1 e 2, stipula accordi ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).'.”

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