Articolo abrogato dalla L.R del 04/12/2009 n.27. L’articolo 10 così recitava: “1. Alla legge regionale 8 novembre 2007, n. 27 (Criteri generali per la determinazione dei canoni per l'edilizia residenziale pubblica e norme sulla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica) è apportata la seguente modificazione:

a) alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 3 dopo le parole "corrispondono il canone minimo, come definito nell'allegato B;" sono soppresse le seguenti "la misura è ridotta per i nuclei con un solo componente";

b) al comma 9 dell'articolo 3 sostituire le parole "trasmissione dei dati alla Regione" con le parole "trasmissione dei dati alla Giunta regionale che li comunica al Consiglio regionale";

c) al comma 6 dell'articolo 9 le parole "si rinunci alla causa entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti "si rinunci alla causa entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta di vendita".

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