Articolo abrogato dalla L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitava:

“Art. 2 - (Modifiche alla l.r. 1/2012)

1. Alla legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 dell’articolo 2 è inserito il seguente:

«5 bis. La Giunta regionale, al fine di favorire la dematerializzazione nei processi di pagamento, promuove la diffusione della fatturazione elettronica individuando forme di premialità in favore di coloro che emettono, nei rapporti con la Regione e con gli enti del sistema regionale di cui agli allegati A1 e A2 della l.r. 30/2006, fatture esclusivamente in forma elettronica secondo le modalità e i formati individuati dall’amministrazione nel rispetto della normativa statale. Tali forme di premialità non comportano oneri finanziari aggiuntivi a carico dei predetti enti. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano sino al termine di cui all’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.»;

b) dopo la lettera d) del comma 3 dell’articolo 3 è inserita la seguente:

«d bis) uniformare la data di decorrenza dell’efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini e imprese.»;

c) il comma 3 dell’articolo 31 è sostituito dal seguente:

«3. In particolare, la Giunta regionale, nell’ambito delle attività di indirizzo e coordinamento di cui al comma 2, lettera a), contribuisce a realizzare e aggiornare la banca dati dei procedimenti concernenti l’esercizio delle attività produttive di beni e servizi di competenza dello Sportello Unico delle Attività Produttive di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, accessibile tramite il portale nazionale per le imprese di cui all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).»;

d) il comma 4 dell’articolo 31 è sostituito dal seguente:

«4. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) in attuazione dell’articolo 9, comma 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese) rendono accessibili, in forma telematica e senza oneri a carico della Regione, le informazioni contenute nel registro delle imprese.»;

e) il comma 5 dell’articolo 31 è sostituito dal seguente:

«5. La banca dati di cui al comma 3 costituisce la base informativa di riferimento per tutti i procedimenti concernenti l’esercizio delle attività produttive di beni e servizi di competenza del SUAP nel territorio lombardo.»;

f) dopo il comma 2 dell’articolo 32 sono aggiunti i seguenti:

«2 bis. La Giunta regionale al fine di facilitare la partecipazione ai bandi regionali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere e di ridurre gli oneri burocratici a carico dei soggetti interessati:

a) definisce gli standard e i modelli per l’uniformità dei relativi procedimenti;

b) predispone procedure per il sostegno alla compilazione guidata, anche tramite l’utilizzo delle sedi territoriali regionali (STER);

c) adotta strumenti di misurazione della soddisfazione degli utenti;

d) assicura la più ampia divulgazione e pubblicità dei relativi procedimenti;

e) al fine di garantire effettive condizioni di parità per tutti i cittadini lombardi integra la procedura automatica di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), aggiungendo ad essa la procedura ad estrazione casuale quale criterio privilegiato di assegnazione delle risorse.

2 ter. La direzione competente in materia di semplificazione procede alla verifica preventiva della conformità dei bandi sulla base dei principi di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 3 della presente legge.»;

g) l’articolo 35 è sostituito dal seguente:

«Art. 35 (Autocertificazione) — 1. Alla domanda per avviare il procedimento amministrativo, alla segnalazione certificata di inizio attività, ovvero alla comunicazione per l’avvio e lo svolgimento dell’attività economica non devono essere allegati, in conformità con quanto disposto dall’articolo 18, comma 2, della l. 241/1990, documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi già in possesso della pubblica amministrazione.

2. La Giunta regionale adotta linee guida dirette a garantire l’efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive previste dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e dei dati e documenti già in possesso delle pubbliche amministrazioni, nonché l’effettuazione omogenea dei controlli e le modalità per la loro esecuzione.».”

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