Articolo abrogato dalla L.R. 08/07/2016, n. 16.

Ai sensi dell’articolo 44 comma 6 della L.R. 08/07/2016, n. 16 i risultati e gli effetti della disposizione abrogata, nonché gli atti adottati sulla base delle stesse, restano validi. Tale disposizione continua ad applicarsi ai procedimenti amministrativi in corso fino a loro conclusione.

L’articolo 32 così recitava:

“Art. 32 - (Modifiche all’articolo 20 della l.r. 27/2009)

1. Alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo periodo del comma 1 dell’articolo 20 è sostituito dal seguente:

«1. Il collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio regionale.»;

b) dopo il comma 4 dell’articolo 20 è aggiunto il seguente:

«4 bis. Ai componenti effettivi del collegio dei sindaci spetta una indennità per l’espletamento delle funzioni in misura non superiore al dieci per cento della parte fissa della retribuzione corrisposta ai direttori generali. Ai presidenti degli stessi collegi spetta un’indennità in misura non superiore al quindici per cento della parte fissa della retribuzione corrisposta ai direttori generali.”

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