Articolo abrogato dalla L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitava:

“Art. 20 - (Modifiche alla l.r. 5/2010)

1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 dell’articolo 4 è aggiunto il seguente:

«5 bis. Quando l’intervento richiede la redazione di un piano di utilizzo ai sensi del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione di terre e rocce da scavo), la procedura di approvazione di tale piano è ricompresa nell’ambito della procedura di VIA; a tal fine gli elaborati da presentare a corredo dell’istanza di valutazione di impatto ambientale sono integrati con quanto previsto dall’allegato 5 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 161/2012. La decisione dell’autorità competente alla VIA dà atto dell’approvazione del piano di utilizzo e stabilisce le modalità di monitoraggio e di controllo, da effettuarsi anche avvalendosi di ARPA. Salvi i casi di avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della lettera ag) dell’allegato A o di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi del punto 8, lettera t), dell’allegato B, le successive modifiche al Piano di Utilizzo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 161/2012, sono approvate dall’autorità competente all’approvazione o autorizzazione del progetto, che può richiedere parere all’ARPA, con oneri a carico del proponente, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare stesso.»;

b) al comma 8 dell’articolo 4 le parole: «possono avvalersi» sono sostituite dalle seguenti: «si avvalgono» e dopo le parole: «di competenza,» è aggiunta la seguente: «anche»;

c) dopo il comma 2 dell’articolo 6 è aggiunto il seguente:

«2 bis. L’autorità competente può richiedere integrazioni documentali o chiarimenti ai sensi dell’articolo 20, comma 4, del d.lgs. 152/2006 a tal fine assegnando al proponente un termine di trenta giorni. Detto termine è prorogabile per una sola volta fino a ulteriori trenta giorni, su istanza del proponente. In caso di inottemperanza alla richiesta o di ritiro della domanda l’autorità competente conclude la procedura con un provvedimento di archiviazione.»;

d) alla lettera ag) dell’allegato A le parole: «sono conformi agli» sono sostituite con le seguenti: «superano gli»;

e) alla lettera ah) dell’allegato A le parole: «100.000 abitanti equivalenti o a» sono soppresse;

f) alla lettera n2) dell’allegato A le parole: «di cui all’allegato 1 del d.lgs. 59/2005» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’allegato VIII, Parte II, del d.lgs. 152/2006»;

g) alla lettera v) dell’allegato A la parola: «ad» è sostituita della seguente: «con» e dopo la parola: «esclusione» sono aggiunte le seguenti: «degli impianti geotermici pilota di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 22 e successive modificazioni»;

h) alla lettera z) dell’allegato A dopo la parola: «elettrica» sono aggiunte le seguenti: «non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale»;

i) dopo la lettera af) dell’allegato A è inserita la seguente:


af bis)

impianti per la cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato

Regione


j) alla lettera g) del punto 1 dell’allegato B dopo la parola: «biologico» sono aggiunte le seguenti: «o anche chimico fisico» e le parole: «a 50.000 abitanti equivalenti, o» sono soppresse;

k) alla lettera b) del punto 2 dell’allegato B la parola: «ad» è sostituita dalla seguente: «con» e dopo la parola: «esclusione» sono inserite le seguenti: «degli impianti geotermici pilota, di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni»;

l) alla lettera f) del punto 2 dell’allegato B la parola: «installazione» è sostituita dalla seguente: «installazioni» e le parole: «con lunghezza complessiva superiore ai» sono sostituite dalle seguenti: «e condutture per il trasporto di flussi di CO2 ai fini dello stoccaggio geologico superiori a»;

m) alla lettera m1) del punto 2 dell’allegato B la parola: «installata» è sostituita dalle seguenti: «nominale di concessione» e dopo la parola: «kW» sono aggiunte le seguenti: «e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all’articolo 166 del d.lgs. 152/2006 ed all’articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW,»;

n) alla lettera m2) del punto 2 dell’allegato B la parola: «installata» è sostituita dalle seguenti: «nominale di concessione» e dopo la parola: «kW» sono aggiunte le seguenti: «e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all’articolo 166 del d.lgs. 152/2006 ed all’articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW,»;

o) dopo la lettera n) del punto 2 dell’allegato B è aggiunta la seguente:


n bis)

impianti per la cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che non rientrano né nella lettera af bis) dell’allegato A né negli allegati II e III del d.lgs. 152/2006 ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio

Regione


p) alla lettera d1) del punto 7 dell’allegato B dopo le parole: «Derivazione di acque superficiali da corso d’acqua naturale ed opere connesse aventi portata» sono aggiunte le seguenti: «media di concessione» e le parole: «degli impianti già rientranti» sono sostituite dalle seguenti: «delle fattispecie già rientranti nelle esclusioni di cui»;

q) alla lettera d2) del punto 7 dell’allegato B dopo le parole: «Derivazione di acque superficiali da corso d’acqua naturale ed opere connesse aventi portata» sono aggiunte le seguenti: «media di concessione» e le parole: «degli impianti già rientranti» sono sostituite dalle seguenti: «delle fattispecie già rientranti nelle esclusioni di cui»;

r) alla lettera z) del punto 7 dell’allegato B dopo la parola: «elettrica» sono aggiunte le seguenti: «non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale»;

s) alla lettera g) del punto 8 dell’allegato B la parola: «provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione»;

t) alla lettera z) della parte II (progetti assoggettati a VIA) dell’allegato C dopo la parola: «elettrodotti» è aggiunta la seguente: «aerei» e dopo la parola: «elettrica» sono aggiunte le seguenti: «non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale»;

u) alla lettera f) del punto 2 della parte II (progetti assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA) dell’allegato C la parola: «installazione» è sostituita dalla seguente: «installazioni» e le parole: «con lunghezza complessiva superiore ai» sono sostituite dalle seguenti: «e condutture per il trasporto di flussi di CO2 ai fini dello stoccaggio geologico superiori a»;

v) alla lettera z) del punto 7 della parte II (progetti assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA) dell’allegato C dopo la parola: «elettrica» sono aggiunte le seguenti: «non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale»;

w) la lettera g) del punto 8 della parte II (progetti assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA) dell’allegato C è soppressa.”

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