Articolo abrogato dalla L.R. del 13/03/2012 n.4. L’articolo 7 così recitava: “ 1. La dismissione di aree industriali costituisce grave pregiudizio territoriale, sociale ed economico-occupazionale. Si intendono per aree industriali dismesse, ai fini del presente articolo, le aree: a) che comprendano superficie coperta superiore a duemila metri quadrati; b) nelle quali la condizione dismissiva, caratterizzata dalla cessazione delle attività economiche su oltre il cinquanta per cento delle superfici coperte nelle aree di cui alla lettera a), si prolunghi ininterrottamente da oltre quattro anni. 2. Il recupero delle stesse costituisce attività di pubblica utilità ed interesse generale, perseguibile secondo le modalità di cui al presente articolo, qualora la dismissione comporti le condizioni di cui al comma 1, oltre a pericolo per la salute, per la sicurezza urbana e sociale e per il degrado ambientale e urbanistico. 3. Il comune competente per territorio, accertata la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, invita la proprietà dell’area a presentare una proposta di riutilizzo della stessa, in coerenza con l’assetto insediativo e la programmazione urbanistica del territorio circostante l’area dismessa ed anche con il ricorso agli strumenti di cui all’art. 11 - l.r. 12/05, assegnando a tale riguardo un termine da definirsi in ragione della complessità della situazione riscontrata e comunque non inferiore a mesi sei e non superiore a mesi diciotto. La proposta di riutilizzo deve tra l’altro indicare: a) le attività e funzioni che si intendono insediare; b) gli interventi urbanistico-edilizi, infrastrutturali e per l’accessibilità coerenti e connessi con le funzioni che si intendono insediare; c) il grado di risoluzione delle implicazioni eventualmente derivanti dalla dismissione con specifico riferimento alla eventuale presenza di inquinamento dei suoli, nel rispetto delle norme vigenti; d) il cronoprogramma degli interventi previsti; e) il piano finanziario-imprenditoriale che sostiene il progetto. 4. In caso di mancata presentazione della proposta, o nel caso questa non risponda ai contenuti di cui al c.3, il comune,previa diffida ad adempiere rivolta al proprietario, può provvedere ad acquisire ulteriori proposte mediante procedura ad evidenza pubblica. Al proprietario è sempre e in ogni caso riconosciuta la facoltà di subentrare nell’attuazione della proposta eventualmente accolta dall’amministrazione, previo riconoscimento al promotore della stessa di una indennità pari al cinque per cento del valore delle opere in progetto. L’approvazione della proposta da parte del consiglio comunale produce contestuale recepimento della stessa nel documento di piano del PGT. Tale proposta deve avere i contenuti di cui al comma 3 ed è attuata, in ragione della natura della proposta stessa, secondo le modalità di cui alla parte II, titolo VI, capo I, della l.r. 12/2005, ovvero dell’art.27 L. 865/71, secondo l’art. 12 - l.r. 12/2005. 5. Resta comunque salvo il procedimento autorizzatorio delle grandi strutture di vendita così come previsto dall’art. 9 del d.lgs. 114/1998 e dalla l.r. 14/1999 e conseguenti provvedimenti, nel caso di iniziative a carattere commerciale di grande distribuzione.

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