Articolo abrogato dalla L.R. 02/04/2015, n. 11. L’articolo 84 così recitava: “Articolo 84 - (Disposizioni applicabili nei confronti dei vigenti strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica) - "1. Le disposizioni di cui agli articoli 58 e 61 possono essere applicate ad accordi di programma od intese ai sensi dell'articolo 81 del d.P.R. 616/1977 e successive modificazioni, aventi ad oggetto:

a) strumenti urbanistici attuativi;

b) varianti ai vigenti PTC;

c) varianti al PTC Provinciale;

d) varianti agli strumenti urbanistici generali approvati o in corso di approvazione a norma delle legislazione previgente."

2. Le disposizioni degli articoli 59 e 60 relative alle conferenze di servizi possono essere applicate anche ove i progetti di opere o di interventi:

a) propongano varianti parziali agli strumenti urbanistici generali approvati o in corso di approvazione a norma della legislazione previgente;

b) richiedano l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi, anche in variante contestuale o connessa ai vigenti strumenti urbanistici generali ai sensi della legge regionale 8 luglio 1987 n. 24 (disposizioni per lo snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e disciplina degli strumenti urbanistici attuativi) e successive modificazioni e integrazioni, ovvero comportanti anche modifiche agli strumenti urbanistici generali in corso di approvazione.

3. I Comuni dotati di strumento urbanistico generale approvato a norma della legislazione previgente:

a) sono tenuti alla formazione del programma pluriennale di attuazione previsto dall'articolo 13 della legge 10/1977 soltanto se aventi popolazione superiore a 20.000 abitanti;

b) in sostituzione di tale programma possono procedere alla formazione del PA a norma dell'articolo 55 in quanto applicabile.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le norme statali e regionali in materia di programma pluriennale di attuazione continuano ad operare soltanto nei confronti dei Comuni di cui al comma 3, lettera a).”

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