Articolo abrogato dalla L.R. 02/04/2015, n. 11. L’articolo 65 così recitava: “Articolo 65 - (Sistema informativo regionale della pianificazione territoriale) - 1. La Regione, nell'ambito delle proprie responsabilità e competenze, provvede alla formazione e gestione del sistema informativo regionale della pianificazione territoriale, che costituisce riferimento fondamentale per la pianificazione territoriale di cui alla presente legge.

2. Attraverso tale sistema sono organizzate le conoscenze necessarie al governo del territorio, relativamente ai caratteri fisici, paesistici, ambientali, insediativi ed infrastrutturali dei siti, ai processi socio- economici, agli atti della pianificazione ed ai vincoli territoriali, nelle loro dimensioni storiche ed attuali.

3. Il sistema informativo regionale della pianificazione territoriale provvede a:

a) l'individuazione, la raccolta e l'aggiornamento sistematico di dati e informazioni di fonte locale (regionale, provinciale e comunale);

b) il raccordo e l'eventuale acquisizione di dati ed informazioni organizzati e sistematicamente aggiornati prodotti anche da altri enti pubblici o istituzionalmente competenti;

c) la raccolta degli atti di pianificazione;

d) le carte tecniche e tematiche;

e) la georeferenziazione delle conoscenze e dei dati di interesse territoriale, nonché degli atti di pianificazione;

f) la diffusione della conoscenza.

4. Le Province e i Comuni si dotano, nell'ambito delle proprie responsabilità e competenze, di propri sistemi informativi territoriali.

5. La Regione definisce le forme più opportune di intesa tra gli Enti locali mediante la stipula di convenzioni tecniche ed economiche per lo scambio e l'integrazione delle informazioni.

6. La Regione, le Province ed i Comuni interessati, d'intesa tra loro, utilizzano la rete di collegamento telematico regionale per consentire lo scambio in tempo reale delle informazioni relative ai rispettivi atti di pianificazione del territorio.

7. Le convenzioni di cui al comma 5 possono essere estese a qualunque soggetto che disponga di informazioni utili e/o sia interessato alla loro acquisizione.

8. L'accesso alle informazioni è aperto a tutti nell'ambito di quanto disposto dalla normativa regionale e nel rispetto delle leggi sulla riservatezza dei dati di interesse militare.”

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