Articolo abrogato dalla L.R. 02/04/2015, n. 11. L’articolo 52 così recitava: “Articolo 52 - (Progetti urbanistici operativi ricadenti in zone soggette a vincolo paesaggistico-ambientale) - 1. I PUO ricadenti in zone vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497 (protezione delle bellezze naturali) e successive modificazioni e integrazioni sono soggetti ad autorizzazione di massima, che viene rilasciata dalla Provincia in sede di controllo del PUO a norma dell'articolo 51, comma 4, con elevazione del relativo termine a novanta giorni.

2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, l'autorizzazione di massima si ha per rilasciata.

3. Le funzioni amministrative di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 7 della legge 1497/1939 e successive modificazioni e integrazioni, nei confronti di tutti gli interventi previsti dal PUO che abbiano riportato l'autorizzazione di massima ai sensi dei commi 1 e 2, sono subdelegate ai Comuni, che le esercitano a norma della legge regionale 18 marzo 1980 n. 15 (subdelega ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali e norme in merito al Monte di Portofino) e successive modificazioni e integrazioni.”

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