Articolo prima aggiunto dalla L.R. del 30/07/2012 n. 23 e poi abrogato dalla L.R. 07/12/2016, n. 32, così recitava:

Art. 28-bis - (Esibizione e consegna dell’attestato di prestazione energetica)

1. In caso di offerta in vendita o in locazione di edifici o di unità immobiliari, l’attestato di prestazione energetica o copia fotostatica dello stesso, deve essere mostrato al potenziale acquirente o al conduttore.

2. In caso di vendita o di locazione di un edificio o di una unità immobiliare prima della sua costruzione, il venditore o il locatore, in deroga a quanto disposto dal comma 1, fornisce una valutazione della futura prestazione energetica dell’edificio; in tal caso, l’attestato è rilasciato alla fine della costruzione dell’edificio o dell’unità immobiliare.

3. L’attestato di prestazione energetica relativo al bene che forma oggetto di atti di trasferimento a titolo oneroso deve essere esibito al notaio all’atto del trasferimento stesso e consegnato contestualmente all’acquirente.

4. Copia fotostatica dell’attestato di prestazione energetica deve essere consegnata al conduttore all’atto della stipulazione del contratto di locazione.

5. In caso di offerta in vendita o in locazione, l’indicatore di prestazione energetica globale che figura nell’attestato dell’edificio o dell’unità immobiliare deve essere riportato in tutti gli annunci dei mezzi di comunicazione commerciali.

6. L’obbligo di predisporre un attestato viene meno ove sia già disponibile un attestato valido rilasciato ai sensi della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002 relativa al rendimento energetico nell’edilizia, e del D. Leg.vo 192/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.”

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