Articolo prima sostituito dalla L.R. 30/07/2012, n. 23 e poi abrogato dalla L.R. 07/12/2016, n. 32, così recitava:

Art. 26 (Requisiti minimi di prestazione energetica)

1. La progettazione e la realizzazione degli edifici di nuova costruzione e delle opere di ristrutturazione degli edifici deve avvenire in modo da contenere la necessità di consumo di energia, in relazione al progresso tecnologico ed in modo efficiente rispetto ai costi da sostenere.

2. I requisiti minimi di prestazione energetica e le prescrizioni specifiche, previsti dal regolamento di cui all’articolo 29, devono essere rispettati nei seguenti casi:

a) progettazione e realizzazione degli edifici di nuova costruzione;

b) demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti;

c) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro degli edifici;

d) ampliamento volumetrico superiore al 20 per cento dell’edificio esistente, qualora dall’intervento risulti un aumento di superficie utile superiore ai 15 metri quadrati, prevedendo una applicazione limitatamente al solo ampliamento dell’edificio;

e) nuova installazione, sostituzione, modifica o miglioramento di sistemi tecnici per l’edilizia;

f) nuova installazione o sostituzione di elementi di coibentazione termica;

g) nuova installazione, sostituzione totale o parziale dei componenti verticali degli involucri edilizi;

h) rifacimento del manto di copertura dell’edificio;

i) rifacimento dell’intonaco esterno con demolizione dell’esistente fino al vivo della muratura, quando il rifacimento è esteso almeno a un intero prospetto;

j) ulteriori casi di ristrutturazione parziale dell’edificio indicati nel regolamento di cui all’articolo 29.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica alle seguenti categorie edilizie:

a) edifici di interesse storico-artistico vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui il rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione energetica implichi un’alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto;

b) edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;

c) fabbricati indipendenti con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati, così come definita dal regolamento di cui all’articolo 29.

4. Nel fissare i requisiti minimi di prestazione energetica il regolamento di cui all’articolo 29 distingue tra gli edifici già esistenti e quelli di nuova costruzione, nonché tra diverse tipologie edilizie.

5. I requisiti minimi devono tenere conto delle condizioni generali del clima degli ambienti interni allo scopo di evitare eventuali effetti negativi, quali una ventilazione inadeguata, nonché delle condizioni locali, dell’uso cui l’edificio è destinato e della sua età.

6. I requisiti minimi devono essere efficaci sotto il profilo dei costi rispetto al ciclo di vita economico stimato e sono riveduti a scadenze regolari non superiori a cinque anni e, se necessario, aggiornati in funzione dei progressi tecnici nel settore edile.”

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