Allegati prima aggiunti dalla L.R. 05/04/2012 n. 9 e poi abrogati dalla L.R. 28/06/2017, n. 15, così recitavano:

Allegato 1 – Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili soggetti a comunicazione di inizio dei lavori (articolo 21-ter)

1) pannelli solari termici o impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza, integrati o aderenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della copertura, purché di superficie non superiore a quella del tetto dell’edificio;

2) impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza, anche con caratteristiche diverse da quelle di cui al punto 1), da realizzare su edifici o altre strutture esistenti o loro pertinenze;

3) impianti solari termici, con caratteristiche diverse da quelle di cui al punto 1), da realizzare su edifici o altre strutture esistenti o loro pertinenze al di fuori della zona A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968;

4) punto soppresso dalla L.R. 04/02/2013, n. 3

5) impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili diversi da quelli di cui ai punti 1) e 3), realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per utilizzo nei medesimi edifici;

6) generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;

7) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo e aventi capacità di generazione massima inferiore a 50 kWe (micro cogenerazione);

8) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas, diversi da quelli di cui al punto 7), aventi capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto, da realizzare all’interno di edifici esistenti, purché non comportanti alterazione dei volumi o delle superfici, modifiche delle destinazioni d’uso, che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;

9) impianti idroelettrici e geotermoelettrici, aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto, da realizzare in edifici esistenti, purché non comportanti realizzazione di nuove opere di presa, alterazione dei volumi o delle superfici, modifiche delle destinazioni d’uso, che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici.

 

Allegato 2 – Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili soggetti a PAS (articolo 21-ter)

1) impianti fotovoltaici a terra fino a 20 kW;

2) impianti di rilevazione anemometrica mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili, da rimuovere in ogni caso alla fine della campagna di misurazione qualora si preveda una durata della rilevazione superiore a trentasei mesi;

3) impianti eolici di nuova realizzazione con potenza fino a 200 kW che non richiedano sostanziali modifiche alla viabilità pubblica esistente o esecuzione di percorsi di accesso di lunghezza superiore a 100 metri;

4) impianti eolici fino a 1 MW che costituiscano ampliamento di parchi eolici esistenti che non richiedano sostanziali modifiche alla viabilità pubblica esistente o esecuzione di percorsi di accesso di lunghezza superiore a 100 metri;

5) impianti idroelettrici con capacità di generazione fino a 100 kW;

6) impianti alimentati da biomasse con capacità di generazione fino a 200 kW;

7) impianti alimentati da biomasse operanti in assetto cogenerativo con capacità di generazione massima inferiore a 1.000 kWe (piccola cogenerazione) ovvero a 3.000 kWt.”

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