Articolo abrogato dalla L.R. 28/06/2017, n. 15, così recitava:

“Articolo 45 - (Interventi di nuova costruzione o di sostituzione edilizia eseguiti in assenza del permesso di costruire o di DIA obbligatoria o alternativa al permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali)

1. In caso di accertata esecuzione di interventi di nuova costruzione in assenza di permesso di costruire, di DIA obbligatoria, con esclusione degli interventi di cui all’articolo 23, comma 1, lettere a) e b), o di DIA alternativa al permesso di costruire, in totale difformità dai medesimi, ovvero con variazioni essenziali, il responsabile dello SUE ordina al proprietario e al responsabile dell’abuso la demolizione o il ripristino dello stato dei luoghi, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 2.

2. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione o al ripristino dello stato dei luoghi nel termine perentorio di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

3. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire o al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di cui al comma 2, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.

3-bis. Il responsabile dello SUE, constatata l’inottemperanza all’ingiunzione, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 2.000,00 e euro 20.000,00, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. Tale sanzione è sempre irrogata nella misura massima in caso di abusi realizzati su aree ed edifici di cui all’articolo 40, comma 2, oppure soggetti alle discipline di tutela di cui al comma 3 del medesimo articolo 40. La mancata o tardiva emanazione della suddetta sanzione, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della perfomance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del responsabile dello SUE inadempiente.

3-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 3-bis spettano al Comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e per acquisire ed attrezzare aree destinate a verde pubblico.

4. L'opera acquisita è demolita nei modi stabiliti dall'articolo 56, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.

5. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di cui al comma 3, si verifica di diritto a favore delle Amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali Amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive o al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del Comune.

6. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per i reati di cui all'articolo 59, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.”

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