Articolo prima sostituito dalla L.R. 05/04/2012, n. 9 e poi abrogato dalla L.R. 28/06/2017, n. 15, così recitava:

“Articolo 43 - (Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA e interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti in assenza o in difformità dalla DIA obbligatoria e relativo accertamento di conformità)

1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla legislazione statale in materia di SCIA, la realizzazione degli interventi edilizi di cui all’articolo 21-bis in assenza o in difformità dalla SCIA salvo quanto previsto nell’articolo 25, comma 2, comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile, conseguente alla realizzazione degli interventi stessi, “determinato, con le modalità indicate nell’articolo 33, comma 2, del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, dal responsabile dello SUE. Per gli edifici o le unità immobiliari adibiti ad uso diverso da quello di abitazione l’aumento del valore venale è determinato a cura dell’Agenzia delle Entrate – Sezione Territorio. L’importo della sanzione non può comunque risultare inferiore a euro 1.033,00. Agli interventi, di cui all’articolo 21 bis, comma 1, lettere a), c), g), m) ed n), realizzati in assenza o difformità dalla SCIA, si applica una sanzione pecuniaria di euro 1.033,00.

2. La realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo in assenza o in difformità dalla DIA obbligatoria di cui all’articolo 23, comma 1, lettera a), salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste dalla normativa vigente, comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile, conseguente alla realizzazione degli interventi stessi, da determinarsi con le modalità di cui al comma 1, e comunque in misura non inferiore a euro 1.033,00.

3. Qualora gli interventi di cui ai commi 1 e 2 siano eseguiti in assenza di SCIA o di DIA obbligatoria e interessino immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l’autorità competente a vigilare sull’osservanza del vincolo, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni, può ordinare la demolizione o la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.033,00 a euro 20.670,00.

4. Qualora gli interventi di cui ai commi 1 e 2 siano eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nell’articolo 2, lettera A, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968, il responsabile dello SUE richiede alla Soprintendenza competente apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il responsabile dello SUE provvede autonomamente ordinando la demolizione o la restituzione in pristino o irrogando la sanzione da euro 1.033,00 a euro 20.670,00.

5. Ove l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente e non in contrasto con quella adottata sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile possono presentare istanza di accertamento di conformità versando la somma, non inferiore a euro 1.033,00 e non superiore a euro 10.329,00, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all’aumento di valore dell’immobile valutato con le modalità di cui al comma 1, salva la possibilità di versamento diretto dell’importo massimo della ridetta sanzione da parte dell’interessato. Nel caso di interventi di cui all’articolo 21 bis, comma 1, lettere a), c), g), m) ed n) si applica la sanzione pecuniaria pari a euro 1033,00 senza ricorrere alla valutazione dell’Agenzia del Territorio e il responsabile dello SUE si pronuncia sull’istanza entro trenta giorni, “decorsi i quali la richiesta si intende respinta. Resta fermo comunque il versamento delle somme dovute a titolo di contributo di costruzione per gli interventi soggetti a SCIA o a DIA onerosa ai sensi degli articoli 38 e 39. Nel caso in cui l’intervento sia stato realizzato in zone assoggettate a vincolo paesaggistico e senza la preventiva autorizzazione, il rilascio del titolo in sanatoria deve essere preceduto dall’accertamento della compatibilità paesaggistica da parte dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo ai sensi dell’articolo 167, comma 4, del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Sulla richiesta di accertamento di conformità, il responsabile dello SUE si pronuncia, con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali sulla richiesta si intende formato il silenzio rifiuto.

7. Ove l’intervento iniziato o realizzato a seguito di SCIA o di DIA obbligatoria concreti una fattispecie eccedente il campo di applicazione di cui agli articoli 21-bis e 23, comma 1, lettera a), si applicano le sanzioni di cui agli articoli 45, 46, 47, 51 e 59 con possibilità di conseguire l’accertamento di conformità di cui all’articolo 49, fermo restando il versamento delle somme dovute a titolo di contributo di costruzione ai sensi degli articoli 38 e 39.

8. Comma abrogato dalla L.R. 04/02/2013 n. 3.

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