Articolo abrogato dalla L.R. 28/06/2017, n. 15, così recitava:

“Articolo 42 - (Responsabilità dei soggetti a vario titolo coinvolti nei procedimenti edilizi)

1. Il titolare del permesso di costruire della DIA o della SCIA il committente e il costruttore sono responsabili, ai sensi delle norme contenute nel presente Titolo, della conformità delle opere alla normativa urbanistico-edilizia, alle previsioni di piano nonché alle prescrizioni contenute nel relativo titolo abilitativo. Il progettista, se diverso dal direttore dei lavori, è responsabile della conformità del progetto alla normativa urbanistico-edilizia e alle previsioni di piano nei casi di interventi soggetti a DIA o a SCIA. Il direttore dei lavori è responsabile della esecuzione delle opere in conformità alle prescrizioni del titolo abilitativo. Tali soggetti, ad esclusione del progettista se non direttore dei lavori, sono altresì tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.

2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire della DIA o della SCIA con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunciare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente o il responsabile segnala al Consiglio dell'Ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.

3. Per le opere realizzate dietro presentazione di DIA o di SCIA operano per quanto applicabili le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all'articolo 26, comma 2, l'Amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.”

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