Articolo abrogato dalla L.R. 28/06/2017, n. 15, così recitava:

“Articolo 36 - (Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici)

1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici comunali è rilasciato esclusivamente per edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale di assenso sul relativo progetto.

1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche da realizzare in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire in deroga altresì alle destinazioni d’uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesti l’interesse pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione d’uso non comporti un aumento della superficie coperta preesistente, fermo restando, nel caso di interventi aventi ad oggetto insediamenti commerciali, il rispetto della vigente normativa regionale di settore.

2. La deliberazione consiliare di cui al comma 1 ed i relativi allegati sono depositati a cura del Comune interessato a libera visione del pubblico per un periodo di tempo stabilito dal Comune fra quindici e trenta giorni consecutivi, previo avviso affisso all'Albo pretorio e divulgato con ogni altro mezzo ritenuto idoneo ai fini dell'eventuale presentazione nello stesso periodo di osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse. Le determinazioni in ordine alle osservazioni presentate sono assunte dal Comune con deliberazione consiliare da adottarsi nei successivi trenta giorni.

3. Il permesso di costruire in deroga può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza fra i fabbricati nonché le destinazioni d’uso di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi. Resta ferma l'osservanza delle disposizioni contenute nel d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni, di quelle statali e regionali in materia di altezze e di distanze nonché delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina della attività edilizia.”

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