Articolo abrogato dalla L.R. 28/06/2017, n. 15, così recitava:

“Articolo 34 - (Caratteristiche ed efficacia del permesso di costruire)

1. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.

2. Il permesso di costruire ai fini del computo del periodo di validità assume efficacia dalla data di notificazione all'interessato che può avvenire anche mediante ritiro materiale dell'atto presso il Comune.

3. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

4. Prima dell’inizio dei lavori il committente o il responsabile deve trasmettere al Comune i dati identificativi dell’impresa a cui si intendono affidare i lavori ai fini dell’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ove tali dati non siano già stati indicati al momento di presentazione dell’istanza di permesso di costruire.

5. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dalla data di inizio dei lavori. All'atto del rilascio del permesso, in deroga al termine triennale, può essere fissato un termine più lungo per l'ultimazione dei lavori esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare ovvero delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. Su richiesta presentata anteriormente alla scadenza, entrambi i termini possono essere prorogati per una sola volta, con provvedimento motivato, per fatti estranei alla volontà del titolare del permesso o per difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori o qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell’Amministrazione o dell’Autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita.

6. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata a nuovo titolo abilitativo per le opere ancora da eseguire ed all'eventuale aggiornamento del contributo di costruzione per le parti non ancora eseguite.

7. Il permesso di costruire è irrevocabile. Esso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine stabilito nel titolo abilitativo.

8. Il permesso di costruire è trasferibile, insieme all'immobile, ai successori e aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio e non comporta limitazioni dei diritti dei terzi.

9. Il rilascio del permesso di costruire è oneroso nei termini di cui all'articolo 38.”

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